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Legge 133 del 2008
Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e
la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la
più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di
tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative
discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di
società in qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento
ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve
dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di
regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere
sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla
ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di
una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa
essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In
questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non
può essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle
normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in
maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di
scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento
dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel
quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento
della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più
soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto
previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio
idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza
pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai
sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi
pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui
al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri
enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o altre società che siano da essi controllate o
partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo
precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico
servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31
dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti
Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine
di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di
stabilità interno e l'osservanza da parte delle società
in house e delle società a partecipazione mista pubblica e
privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e
servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della
Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano
svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali
in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni
di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali,
anche attraverso la revisione della disciplina sulle
incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di
settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi
pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello
idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di
ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con
procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3,
la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle
gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo,
prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere
debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di
reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di
proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e
razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva
dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività
economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con le garanzie di universalità ed
accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti
idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli
affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di
recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la
cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore,
necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
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